Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha dato il via libera alle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il quadro operativo che definisce modalità, tempistiche e requisiti per l’accesso agli incentivi destinati all’efficientamento energetico degli edifici esistenti e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
«Con il Conto Termico 3.0 mettiamo a disposizione risorse significative e regole chiare per famiglie, imprese ed enti locali», ha affermato il ministro Gilberto Pichetto, sottolineando il valore della misura in termini di sostenibilità, competitività e sicurezza energetica, oltre all’attivazione del portale per la presentazione delle domande già nelle prime settimane di gennaio.
Il provvedimento prevede una dotazione annua di 900 milioni di euro e contributi in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, con percentuali più elevate per alcune categorie di edifici e beneficiari.
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0: cosa definiscono
Le Regole Applicative danno attuazione al D.M. 7 agosto 2025 e forniscono un quadro operativo chiaro per tecnici, imprese e Pubblica Amministrazione. In particolare, uniformano le procedure, la modulistica e la documentazione da presentare e conservare, oltre a definire le modalità di istruttoria e di controllo da parte del GSE.
Le tre macro-categorie di interventi incentivabili
Gli interventi ammessi agli incentivi sono organizzati in tre principali ambiti:
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Efficientamento energetico (cat. Titolo II): interventi su involucro edilizio, infissi, schermature solari, edifici NZEB, illuminazione efficiente e sistemi di automazione;
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Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (cat. Titolo III): pompe di calore, sistemi ibridi, biomasse, solare termico e tecnologie affini;
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Diagnosi energetica (cat. Titolo IV).
Interventi di tipo A – Efficientamento energetico
Edifici esistenti con impianto di climatizzazione
- Schermature solari: installazione di schermature o filtri esterni su edifici esposti da Est–Sud-Est a Ovest.
- Elementi infrastrutturali: colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici con accumulo, purché “trainati” dalla sostituzione dell’impianto con pompa di calore elettrica.
- Involucro edilizio: isolamento termico di pareti e coperture (superfici opache) e sostituzione degli infissi (superfici trasparenti).
- Tecnologie di gestione: illuminazione efficiente, sistemi di building automation e contabilizzazione del calore.
- Edifici NZEB: interventi volti a trasformare gli edifici in strutture a energia quasi zero.
Interventi di tipo B – Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
Edifici esistenti
- Microcogenerazione: sostituzione degli impianti con unità alimentate da fonti rinnovabili.
- Teleriscaldamento: allaccio a reti efficienti.
- Scaldacqua a pompa di calore: sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas.
- Solare termico: collettori per acqua calda sanitaria (ACS) e solar cooling, fino a 2.500 m².
- Biomasse: sostituzione di caldaie esistenti, inclusi impianti per serre e fabbricati rurali, con generatori a biomassa.
- Sistemi ibridi: soluzioni “factory made” o bivalenti.
- Pompe di calore: sostituzione degli impianti con pompe di calore elettriche o a gas (fino a 2.000 kW).
Incentivi: dal 65% fino al 100%
Il Conto Termico 3.0 prevede contributi in conto capitale con un’intensità massima del 65% dei costi ammissibili per imprese ed enti del Terzo Settore economici, variabile in base alla tipologia di intervento e alla dimensione dell’impresa. Le eventuali premialità o maggiorazioni non possono superare questo limite.
Per alcune categorie di soggetti pubblici e tipologie di edifici, invece, le Regole prevedono la possibilità di coprire fino al 100% della spesa ammissibile, ad esempio per Comuni con meno di 15.000 abitanti o edifici destinati a scuole e strutture sanitarie.
Il fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: ammesso solo se “trainato”
Tra le principali novità in tema di efficientamento energetico c’è la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, ma solo se realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con pompe di calore elettriche.
Le Regole stabiliscono requisiti specifici:
- Potenza compresa tra 2 kW e 1 MW;
- Autoconsumo e cessione parziale dell’energia prodotta;
- Componenti nuovi, con prestazioni minime certificate;
- Vincolo di dimensionamento: la produzione annua non deve superare del 5% il fabbisogno energetico calcolato secondo le indicazioni tecniche del documento.
Per interventi su edifici del terziario realizzati da imprese o ETS economici è inoltre richiesto un requisito prestazionale aggiuntivo: riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20%, verificata tramite APE ante e post intervento.
Premialità per moduli FV registrati
Gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie del fotovoltaico possono beneficiare di maggiorazioni dell’incentivo pari a +5%, +10% o +15%, in base alla sezione di iscrizione e al rispetto delle condizioni documentali indicate.
Novità: l’incentivo per il fotovoltaico può coprire fino al 20% dei costi dell’intervento, nel rispetto dei massimali, ma non può superare l’incentivo previsto per la pompa di calore elettrica abbinata.
Disciplina transitoria: le finestre temporali da rispettare
Le Regole chiariscono i passaggi di transizione dal Conto Termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016) al nuovo Conto Termico 3.0:
- Interventi completati entro l’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025 (25/12/2025): resta applicabile il CT 2.0 se la domanda viene presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
- Imprese ed ETS economici con lavori avviati dal 7 agosto 2025 ma non conclusi al 25/12/2025: è richiesta una domanda preliminare entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole.
In sintesi per i tecnici:
- Domande in accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Pagamento: un’unica soluzione se l’incentivo totale ≤ 15.000 € (o per aventi diritto); altrimenti 2 o 5 rate annuali, in base a tipologia d’intervento e potenza dell’impianto abbinato.
- Transitorio CT 2.0: interventi completati entro il 25/12/2025 e con domanda entro 60 giorni rimangono nel vecchio regime.
- Imprese/ETS economici: invio della richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori, prestando attenzione al “fermo impegno”.
- Fotovoltaico e accumulo: incentivabili nel CT 3.0 solo se abbinati alla sostituzione dell’impianto con pompa di calore elettrica e nel rispetto dei vincoli di dimensionamento e requisiti tecnici.

